Art. 6.
(Commissione per l'attuazione e la sorveglianza).

      1. Presso il Ministero della salute è istituita la commissione per l'attuazione e la sorveglianza dell'applicazione e della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari ai sensi della presente legge, di seguito denominata «commissione», composta da cinque membri, anche non laureati in medicina e chirurgia, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute e gli altri nominati uno da ciascuna delle associazioni, federazioni e società specializzate di cui all'articolo 9, comma 2.
      2. In caso di riconoscimento di nuove associazioni ai sensi del comma 4, si procede alla nomina di ulteriori componenti della commissione.
      3. La commissione svolge, in particolare, funzioni di controllo dei corsi previsti dall'articolo 5. A essa sono altresì affidate le funzioni di arbitro nelle controversie sull'applicazione della presente legge. Nei rapporti con il Ministero della salute le associazioni, federazioni e società di cui all'articolo 9, comma 2, e le eventuali associazioni riconosciute ai sensi del comma 4 del presente articolo, sono rappresentate dal rispettivo presidente o da un suo delegato.
      4. Nel caso in cui siano costituite nuove associazioni, esse conseguono il diritto a nominare un componente della commissione dopo avere ottenuto il riconoscimento da parte della commissione stessa.

 

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